Ordinanza
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Art. 21 Diritto d’essere sentiti
1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti. 2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 26 della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.36 36 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |