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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 21Diritto d’essere sentiti
1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti.
2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 26 della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.36