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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 29Archiviazione
1 L’autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l’autorità di controllo offre i fascicoli all’Archivio federale.
2 Se prima della scadenza del termine di dieci anni l’autorità richiedente informa per scritto l’autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, l’autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.
3 Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, l’autorità di controllo offre all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.
4 I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall’autorità di controllo.