Ordinanza
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Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile 8
1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
2 Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:
3 Per le persone soggette all’obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento. 4 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153). 9 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM. |