Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 5Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile 8
1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.
le persone soggette all’obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 2;
b.
i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
2 Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:
a.
tutte le persone soggette all’obbligo di leva;
b.
tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;
c.
i militari se:
1.
sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure
2.
sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
3 Per le persone soggette all’obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
4 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
9 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.