|
Art. 70 Eliminazione di sostanze controllate
1 I Cantoni eliminano in modo adeguato le sostanze controllate degli elenchi a, d, e modificate, scadute, non più utilizzate o sequestrate. 2 L’autorità cantonale competente sorveglia l’eliminazione delle sostanze controllate degli elenchi b, c, f, g. Dev’essere garantita la tracciabilità. 3 I costi per l’eliminazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione, del proprietario o del possessore delle sostanze. |