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Art. 72 UFSP
1 L’UFSP esegue la presente ordinanza per quanto riguarda le sostanze controllate dell’elenco d, purché esse non siano utilizzate come principi attivi in un medicamento omologato. 2 Nel settore del controllo degli stupefacenti, esso assume nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all’articolo 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 19726. |