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Art. 11 Obbligo d’autorizzazione
1 Chi intende fabbricare, procurarsi, mediare, importare, esportare e dispensare sostanze controllate, eccettuati i coadiuvanti chimici, o farne commercio, necessita preventivamente di un’autorizzazione d’esercizio. 2 Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita di un’autorizzazione di coltivazione. 3 Oltre all’autorizzazione all’esercizio della professione, gli operatori sanitari non necessitano di un’ulteriore autorizzazione d’esercizio. 4 Le farmacie non necessitano di un’autorizzazione d’esercizio dell’Istituto per l’intermediazione occasionale di medicamenti contenenti sostanze controllate. Se vengono effettuate più di nove intermediazioni per anno civile, è necessaria un’autorizzazione d’esercizio. |