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Art. 57 Contabilità
1 La contabilità ai sensi dell’articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata:
2 La contabilità relativa ai coadiuvanti chimici comprende soltanto i quantitativi esportati nei Paesi bersaglio. 3 Se la data sul bollettino di consegna non corrisponde a quella di ricezione delle sostanze controllate, nella contabilità va ripresa esclusivamente la data figurante sul bollettino di consegna. |