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Art. 69 Controllo
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza nell’ambito della loro competenza e controllano i rapporti fra gli aventi diritto all’impiego di sostanze controllate. 2 Possono prelevare gratuitamente campioni di sostanze controllate a scopi analitici. Nel caso di simili prelievi rilasciano una ricevuta al proprietario. 3 Le persone incaricate del controllo non possono svolgere contemporaneamente un’attività quale responsabile ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera c. |