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Art. 85 Avvio del procedimento penale in caso di infrazioni
1 Se l’ufficio doganale trattiene sostanze controllate (art. 40 cpv. 1) e se gli accertamenti dell’Istituto (art. 40 cpv. 2) rivelano che il sospetto di violazione di disposizioni della presente ordinanza è fondato oppure se, al momento dell’entrata delle sostanze controllate nel territorio doganale svizzero, non può essere provato che la spedizione è stata effettuata in modo conforme alle prescrizioni del Paese di destinazione, l’Istituto trasmette il fascicolo all’autorità cantonale competente per il perseguimento penale delle infrazioni (art. 28 LStup). 2 Le sostanze controllate confiscate nell’ambito del perseguimento penale di infrazioni (art. 69 del Codice penale12) possono essere riutilizzate in modo legale oppure essere eliminate conformemente alle disposizioni dell’articolo 70. 3 Il ricavo di un’eventuale vendita di sostanze controllate confiscate è versato all’autorità competente per il controllo, sempre che non sia attribuito al precedente proprietario in seguito a decisione giudiziaria. 12 RS 311.0 |