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Art. 22b Condizione per il rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata se il richiedente:
2 Il contratto di fornitura scritto deve riportare indicazioni precise sul genere e sul quantitativo della coltivazione nonché prevedere l’obbligo per il mandante di riprendere l’intero raccolto del richiedente. |
