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Art. 47 Ricetta per stupefacenti
1 La ricetta per stupefacenti deve contenere:
2 La ricetta per stupefacenti è valida un mese. 3 Il quantitativo di stupefacenti prescritto non deve eccedere il fabbisogno necessario per un mese di cura. Se le circostanze lo giustificano, può essere prescritto un quantitativo sufficiente per al massimo tre mesi di cura. In tal caso il medico prescrivente deve indicare sulla ricetta la durata esatta della cura in corso. 4 La ricetta per stupefacenti dev’essere firmata dal medico prescrivente; una copia è conservata nella cartella medica del paziente. 5 Swissmedic fornisce ai Cantoni, dietro rimunerazione, i moduli ufficiali per le ricette per stupefacenti affinché li trasmettano ai medici abilitati a prescriverle. |