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Art. 49 Imposizione del valore aggiunto del perfezionamento
(art. 13 cpv. 3 LD) 1 L’AFD riscuote i tributi doganali per l’eccedenza di peso prodotta con il perfezionamento. I tributi sono determinati in funzione della classificazione nella tariffa doganale del prodotto di perfezionamento trasferito nel territorio doganale. 2 Qualora il valore aggiunto del perfezionamento non possa essere determinato mediante l’eccedenza di peso o i tributi doganali per l’eccedenza di peso di cui al capoverso 1 siano sproporzionati, l’AFD può accordare una riduzione dei tributi o la franchigia doganale. 3 L’AFD calcola l’aliquota di dazio ridotta secondo uno dei seguenti metodi, che meglio si addice per determinare il valore aggiunto del perfezionamento:
4 L’aliquota di dazio ridotta è fissata negli oneri per l’autorizzazione del perfezionamento passivo. |