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Art. 118 Prodotti greggi del suolo, vino e uva
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD) 1 Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva e vino deve inviare all’ufficio doganale competente entro la fine di aprile dell’anno civile corrente:
2 Il gestore deve indicare nel certificato di reddito il passaggio di frontiera attraverso il quale hanno luogo le importazioni. 3 Il certificato di reddito è valido solo per l’anno corrente e per i prodotti e i quantitativi ivi indicati. 4 Il gestore deve dichiarare ogni importazione di merci secondo la forma prescritta dall’UDSC.102 102 Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661). |