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Art. 120 Fondi tagliati dal confine doganale
(art. 43 cpv. 4 LD) 1 L’UDSC può agevolare la vigilanza doganale sulla gestione di fondi che sono tagliati dal confine doganale. 2 I mezzi di produzione agricoli per lo sfruttamento di fondi, che sono tagliati dal confine doganale, possono essere esportati e reimportati senza formalità. |