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Art. 20 Oggetti d’arte e d’esposizione per i musei
(art. 8 cpv. 2 lett. g LD) 1 Gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. 2 Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in:
3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.17 4 Qualora gli oggetti d’arte e d’esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d’utilizzazione. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661). |