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Art. 80a Rinuncia alla presentazione di una prova dell’origine 52
1 Per prodotti originari, l’UDSC concede l’imposizione all’aliquota preferenziale, conformemente a uno degli accordi di libero scambio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1 o all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199554 sul libero scambio 2, senza la presentazione di una prova dell’origine se:
2 La rinuncia alla presentazione di prove dell’origine per prodotti originari di un Paese o territorio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 16 marzo 200755 sulle preferenze tariffali si fonda sull’ordinanza del 30 marzo 201156 sulle regole d’origine. 52 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). 53 RS 632.421.0 54 RS 632.319 55 RS 632.911 56 RS 946.39 |