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Art. 97 Forma della conservazione
(art. 41 LD) 1 I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. I dati trasmessi per via elettronica devono essere conservati su supporto elettronico. 2 La concordanza fra i dati e documenti e il caso specifico sul quale si fondano dev’essere garantita. 3 I dati e documenti possono essere modificati solo se la modifica è riconoscibile. 4 Gli originali delle prove e dei certificati d’origine devono essere conservati conformemente ai termini previsti dai trattati internazionali o dal diritto federale. |