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Art. 183 Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti
(art. 66 cpv. 1 e 2 LD)120 1 L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni:121 a. nomi, indirizzi e ramo d’attività dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti; b. recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all’estero; c.122 nome e indirizzo della persona che tiene l’inventario. 1bis L’elenco deve essere tenuto elettronicamente.123 2 Su richiesta, il depositario deve presentare senza indugio l’elenco all’UDSC per via elettronica. L’UDSC definisce lo standard minimo per il formato dei file.124 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 122 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 123 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |
