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Art. 11 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:
2 Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale. 3 Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate. 4 Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti. |