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Art. 110 Intervento in caso di merci dichiarate sommariamente
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1 L’ufficio doganale di controllo può esaminare le merci dichiarate sommariamente dopo il loro arrivo al domicilio del destinatario autorizzato entro un periodo d’intervento fissato individualmente. 2 Esso annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento. 3 Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, il destinatario autorizzato può togliere eventuali sigilli doganali e scaricare la merce. |