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Art. 112a Operatori economici autorizzati 69
(art. 42a LD) 1 La qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO) è concessa dall’UDSC. 2 Un AEO è ritenuto affidabile per quanto concerne la sicurezza nella catena internazionale di fornitura. 3 Un AEO beneficia di agevolazioni per quanto riguarda la procedura d’imposizione doganale e i controlli doganali di sicurezza. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |