(art. 42a LD)
Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente:
- a.
- tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli 662–670 e 957–963 del Codice delle obbligazioni74 o dell’ordinanza del 24 aprile 200275 sui libri di commercio;
- b.
- utilizza un sistema contabile nel quale tutte le operazioni sono registrate in modo progressivo, cronologico e completo e che facilita i controlli doganali;
- c.
- osserva le disposizioni relative alla durata e alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all’accesso a dati e documenti (art. 96–98);
- d.
- dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei movimenti di merci nonché di un sistema di controllo interno che permette di evitare, riconoscere e correggere gli errori e di individuare le operazioni illegali o irregolari;
- e.
- dispone eventualmente di procedure per la gestione delle restrizioni all’importazione e all’esportazione in relazione con disposti di natura non doganale che permettono di distinguere le merci che soggiacciono a tali restrizioni dalle altre merci;
- f.
- dispone di procedure per l’archiviazione di dati e documenti dell’impresa e per la protezione contro la perdita;
- g.
- garantisce che l’UDSC venga informato se l’impresa ha dubbi sull’applicazione di una prescrizione;
- h.
- ha adottato misure di sicurezza di tecnologia dell’informazione al fine di tutelare il sistema informatico dell’impresa da intrusioni non autorizzate e proteggere i dati.