|
Art. 112o Obbligo di informare dell’AEO
(art. 42a LD)93 1 L’AEO è tenuto a informare immediatamente l’UDSC in merito a modifiche verificatesi nell’ambito della qualifica di AEO o che potrebbero compromettere il mantenimento di tale qualifica. 2 Su richiesta dell’UDSC, l’AEO deve fornire tutte le informazioni e i documenti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione delle prescrizioni. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |