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Art. 112p Controlli dell’impresa
(art. 42a LD)94 1 L’UDSC può effettuare controlli dell’impresa del richiedente o dell’AEO. 2 Essa può controllare costruzioni e impianti, richiedere informazioni, esaminare dati e documenti nonché sistemi e informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione delle prescrizioni. 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |