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Art. 112r Sospensione della qualifica di AEO 97
(art. 42a LD) 1 L’UDSC sospende la qualifica di AEO se constata o ha sufficienti motivi di ritenere che:
2 Essa sospende inoltre la qualifica di AEO se l’AEO ne fa richiesta. 3 La sospensione ha effetto immediato se la sicurezza e la salute della popolazione o l’ambiente lo esigono. 4 La sospensione non ha effetto sulle procedure d’imposizione doganali avviate prima della sospensione. 5 L’UDSC fissa la durata della sospensione in modo adeguato. 6 Se l’AEO adempie nuovamente le condizioni, l’UDSC revoca la sospensione. 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |