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Art. 123 Obbligo di notifica
(art. 44 cpv. 1 LD) 1 Il gestore dell’infrastruttura deve portare a conoscenza dell’UDSC l’orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero. 2 Esso deve annunciare anticipatamente all’UDSC i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero. 3 L’UDSC conviene con il gestore dell’infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche. |