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Art. 129 Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone
(art. 44 cpv. 1 LD) 1 Nel traffico transfrontaliero delle persone, l’impresa di tram o autobus deve notificare all’UDSC i viaggi non regolari al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio. 2 L’UDSC conviene con l’impresa di tram o autobus la forma e il contenuto della notifica. 3 L’impresa di tram o autobus deve notificare senza indugio all’UDSC quando un viaggio notificato non è eseguito. |