Art. 14 Masserizie di trasloco
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1 Le masserizie di trasloco di immigranti sono esenti da dazio. 2 Le masserizie di trasloco sono importate in relazione temporale al trasferimento del domicilio. Eventuali invii successivi devono essere dichiarati in occasione della prima importazione. Se l’importazione delle masserizie di trasloco è ostacolata, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo. 3 Per masserizie di trasloco s’intendono:
4 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali, esclusi i mezzi di trasporto, appartenenti a persone fisiche con domicilio in territorio doganale estero, le quali acquistano o affittano in territorio doganale una casa o un appartamento esclusivamente per uso proprio, sono considerate masserizie di trasloco, se le altre condizioni di cui al capoverso 3 lettera a sono adempiute e l’importazione avviene in relazione temporale alla conclusione del contratto di compra-vendita o di locazione. 5 Per immigranti s’intendono le persone fisiche che trasferiscono il loro domicilio dal territorio doganale estero nel territorio doganale. Le persone, che senza abbandonare il proprio domicilio in Svizzera hanno soggiornato durante almeno un anno nel territorio doganale estero, sono considerate immigranti. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661). |