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Art. 15 Corredi nuziali
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1 Il corredo nuziale di una persona che sposa un’altra persona con domicilio nel territorio doganale e trasferisce il suo domicilio in questo territorio è esente da dazio. 2 Per corredo nuziale s’intendono:
3 La franchigia doganale è limitata a oggetti, che sono destinati all’economia domestica comune e che, nel precedente Stato di domicilio del coniuge che trasloca, erano in libera pratica secondo il diritto doganale. 4 I corredi nuziali devono essere importati entro sei mesi dal matrimonio. Eventuali invii successivi devono essere notificati in occasione della prima importazione. Se l’importazione del corredo nuziale è ostacolata, la franchigia doganale è concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo. 5 Le suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio è stato contratto meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio, sono considerate corredo nuziale. L’importazione deve avvenire entro tre mesi dopo il trasferimento di domicilio. 6 Sono equiparate al matrimonio le unioni domestiche registrate ai sensi della legge del 18 giugno 200411 sull’unione domestica registrata o simili comunioni di vita concluse all’estero.12 12 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). |