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Art. 160 Lavorazioni ammesse
(art. 56 cpv. 2 LD) 1 Per lavorazioni ammesse s’intendono quelle che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, nonché l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni. 2 La Direzione generale delle dogane può autorizzare, in casi motivati, lavorazioni più estese ai sensi dell’articolo 40 lettera b. |