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Art. 165a Autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base 113
(art. 59 cpv. 2 LD) 1 Se riceve una domanda di rilascio di un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base di cui all’allegato 6per la produzione di derrate alimentari dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 alla legge del 9 ottobre 1986114 sulla tariffa delle dogane, la Direzione generale delle dogane rinuncia a sottoporre la domanda per parere. Essa informa contemporaneamente:
2 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda se il richiedente non la ritira per scritto entro dieci giorni lavorativi dall’informazione delle organizzazioni interessate. 113 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3929). |