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Art. 169 Scarti e prodotti secondari
(art. 59 cpv. 4 LD) 1 Gli scarti o i prodotti secondari, che risultano nel processo di perfezionamento e che rimangono nel territorio doganale, devono essere dichiarati, per il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale, all’organo di sorveglianza al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo. 2 La riscossione dei tributi doganali per gli scarti e i prodotti secondari è disciplinata conformemente alla classificazione tariffale delle merci trasportate in territorio doganale per esservi perfezionate. L’UDSC può accordare la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale. |