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Art. 171 Autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo
(art. 60 cpv. 2 LD) 1 L’autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo è rilasciata a persone che:
2 L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.115 115 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051). |