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Art. 173a Sede o domicilio dell’acquirente in caso di immagazzinamento in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali 117
(art. 53 cpv. 3, 61 cpv. 1, 62 cpv. 2 e 65 cpv. 2 LD) Le merci possono essere imposte all’esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale solo se l’acquirente delle merci ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale. 117 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |