|
Art. 178a Dichiarazione doganale per merci sensibili 119
(art. 65 cpv. 1 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili per via elettronica all’atto dell’immagazzinamento nel deposito franco doganale. Se prima dell’immagazzinamento le merci sono state imposte per l’esportazione, non è necessaria una dichiarazione supplementare per l’immagazzinamento. 2 La dichiarazione doganale deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 lettere a–f nonché il nome e l’indirizzo del depositante. 119 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |