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Art. 184 Inventari ordinari per merci sensibili
(art. 66 cpv. 1 LD) 1 L’inventario deve contenere le seguenti indicazioni:
2 L’inventario deve essere tenuto elettronicamente.130 3 Dall’inventario deve poter essere accertato in ogni momento l’attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale. Su richiesta dell’UDSC, il depositario deve presentare l’inventario senza indugio. 3bis Su richiesta, il depositario deve presentare l’inventario all’UDSC. L’UDSC definisce la forma e lo standard minimo per il formato dei file.131 4 Se il depositario non tiene o non tiene in maniera regolare gli inventari oppure non può presentare l’inventario senza indugio, i locali sono posti sotto sigillo e ulteriori immissioni o uscite di merci sono vietate sino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare. 5 I capoversi 1–4 si applicano anche ai depositanti ai quali spetta l’obbligo di tenere l’inventario. 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 129 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). 131 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |