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Art. 19 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca
(art. 8 cpv. 2 lett. f LD) 1 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca sono esenti da dazio, se:
2 Sono esenti da dazio i materiali di origine umana, animale o vegetale, se sono importati da parte di istituzioni mediche riconosciute od ospedali o direttamente per questi ultimi a scopo medico o di ricerca. 3 Sono soggetti a dazio i materiali ausiliari e quelli destinati all’uso e alle esercitazioni. 4 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.16 5 Qualora gli oggetti importati in esenzione di dazio siano consegnati nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661). |