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Art. 191 Deposito di titoli
(art. 76 cpv. 1 LD) 1 L’UDSC può riconoscere i seguenti titoli come garanzia:
2 Il deposito avviene presso la Banca Nazionale Svizzera. 3 La persona che deposita i titoli è tenuta a controllare i titoli depositati per quanto riguarda scadenza, sorteggio o rimborso e a prendere tutte le misure necessarie per conservare il loro valore e per incassare le somme scadute. Se, a tale scopo, deve farsi emettere i titoli depositati, occorre fornire una nuova garanzia. 4 L’UDSC verifica periodicamente se i titoli depositati corrispondono ancora all’ammontare della garanzia necessaria. Se i titoli depositati perdono valore durante il termine di conservazione, essa fissa un termine per una nuova garanzia. Se non viene fornita una nuova garanzia, i titoli sono realizzati. |