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Art. 196 Esigibilità dell’obbligazione doganale
(art. 76 LD) 1 Se l’obbligazione doganale garantita da deposito di titoli diviene esigibile, l’UDSC può assegnare al debitore doganale un termine di pagamento con l’esatta indicazione dell’importo del credito. 2 Se il debitore paga entro questo termine, gli vengono restituiti i titoli da esso depositati. 3 Se il pagamento non è effettuato o non viene effettuato tempestivamente, i titoli vengono realizzati. |