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Art. 203 Fallimento del debitore doganale o del fideiussore
(art. 78 LD) 1 L’UDSC dichiara all’amministrazione del fallimento i crediti doganali, se:
2 Se l’UDSC rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell’obbligazione doganale. Rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento. 3 In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida. |