(art. 81 LD)
L’ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue:
- a.
- indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’UDSC, è la creditrice;
- b.
- nome e indirizzo del debitore doganale;
- c.
- credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare;
- d.
- motivo giuridico della garanzia;
- e.
- indicazione della forma e dell’importo della garanzia da prestare;
- f.
- designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro);
- g.
- termine per prestare la garanzia;
- h.
- ufficio competente di ricezione della garanzia;
- i.
- indicazione che le condizioni dell’obbligo di risarcimento dell’UDSC sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 1958138 sulla responsabilità;
- j.
- rimedi giuridici.