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Art. 21 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura
(art. 8 cpv. 2 lett. h LD) 1 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti che sono importati da ospedali o case di cura o direttamente per questi ultimi sono esenti da dazio. 2 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.18 3 Qualora gli strumenti e gli apparecchi importati in esenzione di dazio siano consegnati ad altri nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultimo decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661). |