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Art. 217 Identificazione della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate
(art. 83 cpv. 3 LD) 1 Il proprietario di una merce trovata e sequestrata è considerato persona autorizzata. 2 L’UDSC identifica la persona autorizzata mediante pertinenti ricerche. 3 Se la persona autorizzata non può essere identificata, ha luogo un annuncio pubblico. In quest’ultimo la persona autorizzata è invitata a far valere entro un determinato termine il suo diritto. 4 L’onere per l’identificazione della persona autorizzata dev’essere in relazione ragionevole al valore della merce. Si può in ogni caso rinunciare a identificare la persona autorizzata, se il valore della merce non supera 1000 franchi. 5 Se si rinuncia all’identificazione o questa non dà esito, la merce è realizzata. |