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Art. 22 Studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio
(art. 8 cpv. 2 lett. i LD) 1 I lavori originali, che un artista con domicilio nel territorio doganale ha prodotto durante un soggiorno di studio temporaneo all’estero, sono esenti da dazio, sempre che al momento della loro importazione siano di proprietà dell’artista. 2 Per soggiorno di studio s’intende segnatamente la formazione e il perfezionamento:
3 Ladomanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.19 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661). |