|
Art. 221b Impiego del ricavato 145
(art. 82 cpv. 2 e 87 LD) 1 Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione nonché per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli. La parte rimanente serve a soddisfare l’obbligazione doganale. 2 L’UDSC fissa un congruo termine affinché il debitore doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell’articolo 200. 3 Un’eventuale eccedenza del ricavato:
4 L’UDSC allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavato. 145 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). |