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Art. 221f Agenti di collegamento all’estero 149
(art. 92 LD) 1 L’UDSC può impiegare all’estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti:
2 ...150 149 Introdotto n. I 3 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). 150 Abrogato dal n. I 11 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). |