|
Art. 228 Dotazione di armi al personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine 161
(art. 106 cpv. 2 lett. a e b LD) 1 Il seguente personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine può far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:
2 Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, il direttore dell’UDSC rilascia ai collaboratori che rientrano nella categoria di personale di cui al capoverso 1 l’autorizzazione a portare e far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:
3 Per i collaboratori che il 31 dicembre 2021 erano impiegati presso l’UDSC quali specialisti doganali o revisori non vige alcun obbligo di porto di armi da fuoco. L’UDSC garantisce ai collaboratori che non desiderano portare un’arma da fuoco di poter assumere compiti il cui adempimento non li espone a particolari pericoli. 4 I collaboratori che dispongono di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 devono partecipare alle esercitazioni di tiro e di sicurezza prescritte nonché ai perfezionamenti prescritti nei quali sono trattati i temi secondo l’articolo 30 LCoe. 5 L’UDSC è responsabile dell’organizzazione delle esercitazioni di tiro e di sicurezza. Per l’adempimento dei suoi compiti può collaborare con altri uffici. 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12). |