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Art. 229 Principi per l’impiego di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) 1 Per l’uso di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi da parte del personale del Corpo delle guardie di confine e del personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 si applicano i seguenti principi:163
2 Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati. 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12). |